Nel tentativo di dare riconoscimento concreto alla cosiddetta “parità delle armi” tra accusa e difesa, la legge 397/2000 introduce una disciplina organica delle investigazioni difensive tipizzando le attività di indagine e le modalità con cui devono essere poste in essere da parte del difensore.
Viene valorizzato quell’aspetto del diritto di difesa che rappresenta il mezzo per realizzare un corretto accertamento giudiziale attraverso l’attuazione del principio del contraddittorio. In tal senso il ruolo del difensore non è più solo quello del fine oratore che confuta, con argomentazioni di natura meramente logico formale la tesi accusatoria, ma diviene egli stesso soggetto dell’attività di indagine inerente all’esercizio della difesa penale.
La norma cardine è rappresentata dall’art. 327 bis c.p.p. che sancisce il diritto, del difensore nominato, di svolgere investigazioni “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
La nostra società, nell’ambito della facoltà riconosciuta al difensore nel giudizio penale di esercitare indagini difensive, offre ausilio agli studi legali per la registrazione audio/video e/o verbalizzazione integrale o in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti in fase di investigazioni, con redazione di apposito verbale. Infatti, al fine di acquisire notizie utili per le indagini, i difensori possono sentire persone in grado di fornire informazioni quali spunti per le investigazioni in corso attraverso le indagini difensive.
Per l’esercizio di tale facoltà dovrà essere redatto un vero e proprio verbale, anche riassuntivo, delle dichiarazioni rese e, anche se solitamente a tale incombente provvede il difensore direttamente, l’ausilio di un tecnico trascrittore esperto garantisce maggiore imparzialità e trasparenza una volta che la prova assunta venga presentata davanti al Giudice in un’aula dibattimentale, oltre che una maggiore celerità nel suo espletamento.
Inoltre, benché durante le indagini difensive la registrazione delle dichiarazioni non sia obbligatoria, tuttavia è altamente consigliabile (a tutela del difensore) monitorare il colloquio attraverso supporto audio o video, al fine di prevenire eventuali contestazioni o ripensamenti da parte del soggetto ascoltato, che potrebbe successivamente ritrattare le dichiarazioni assumendo di essere stato frainteso/guidato/minacciato.